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2023 - Sentenza di Cassazione per RLS colpevole di omicidio colposo

La sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 25 settembre 2023, n. 38914 in merito all'investimento mortale di un lavoratore colpito da tubolari in acciaio, ha visto per la prima volta, la condanna definitiva di un RLS oltre al Datore di Lavoro per omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



I fatti che hanno portato all'incidente mortale

Un lavoratore assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico in ufficio, svolgeva di fatto anche mansione di magazziniere con utilizzo di carrello elevatore, senza nemmeno la qualifica di abilitazione all'uso di questa attrezzatura.

Durante uno stoccaggio di tubolari in acciaio su una scaffalatura, il lavoratore si arrampicava sulla medesima per sistemare il carico e veniva da questi investito finendo a terra e rimanendo schiacciato dagli stessi tubolari.


Contestazione all'RLS

L'RLS aziendale ha avuto contegni omissivi non promuovendo l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, non sollecitando il Datore di Lavoro ad effettuare opportuna formazione ai dipendenti (tra cui quello oggetto di infortunio mortale) per l'uso delle attrezzature di lavoro come il carrello elevatore.


Difesa dell'RLS

Gli avvocati difensori contestano in sede di sentenza i seguenti fatti che riassumo:

  1. Le funzioni del RLS rappresentano una "mera collaborazione" in quanto allo stesso non spettano per legge funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure atte a prevenirli e nemmeno funzione di formazione dei lavoratori, così come non compete alcuna funzione di controllo e sorveglianza dei lavoratori. Non avendo "poteri decisionali" l'RLS è consultato dal DDL ma il suo parere può essere ignorato poiché ha solo funzione di consultazione senza alcun obbligo;

  2. L'RLS pertanto non poteva, secondo l'art. 40 del CPV, dirsi investito dell'obbligo giuridico di impedire l'evento;

  3. Un eventuale comunicazione dell'RLS al DDL sulla modalità di lavoro effettuate dal lavoratore oggetto di infortunio mortale, non avrebbe trovato in modo "altamente probabile" un riscontro da parte dello stesso DDL che era già a conoscenza di come lavorava l'infortunato.


SENTENZA DI RIGETTO

L'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro), specifica i compiti dell'RLS e ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuendogli un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra Datore di Lavoro e Lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) - ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa del RLS nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore oggetto di infortunio fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP aziendale.


CONSIDERAZIONI PERSONALI

E' sempre più palese come sia oramai consolidata, in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, una responsabilità oggettiva in capo a RSPP e RLS. Se ognuna di queste figure non svolge i compiti che sono esplicitati nel D.Lgs. 81/2008, di fatto, è come se non si dasse alcun peso al ruolo ricoperto, avendo a cuore la salute e la sicurezza dei propri colleghi. Quando eseguo i corsi di formazione, continuo a ripetere all'infinito che le "parole" non servono a nulla e che si rende sempre più necessario palesare ogni "non sicurezza" con carte scritte che hanno, ora più che mai, carattere probatorio. Ricordo che in questa specifica sentenza, la posizione del RSPP aziendale è stata verificata alla prima udienza e grazie alle carte scritte da questa figura al datore di lavoro, l'RSPP si è visto assolto da ogni colpa. L'RLS, pur a conoscenza di quanto accadeva normalmente nell'ambiente lavorativo, non ha mai scritto nulla al riguardo, palesando un manifesto disinteresse per il benessere psico-fisico dei lavoratori. Nessuna carta, nessuna segnalazione, nulla di nulla e questo ha portato nel tempo all'infortunio mortale. Se non ci sono le carte in azienda, manca di fatto una prova tangibile del lavoro svolto. Cominciamo tutti a scrivere e segnalare anomalie, omissioni, incoerenze e ogni cosa che manifestamente vada contro la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori.


Scarica la copia della Sentenza di Cassazione n. 38914 del 25 settembre 2023 e approfondisci la tematica.







"Non puoi tornare indietro e cambiare l'inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale." (C.S. Lewis)

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