Documenti di Cantiere
POS e PSC

Documenti da esibire in un cantiere
Si che siate azienda o lavoratore autonomo, avete l'obbligo di redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) all'interno del cantiere su cui lavorerete. La mancata esibizione ad un "organo ispettivo" di questo documento, comporta l'immediata sospensione dell'attività lavorativa ed una sanzione pari ad euro 2.500,00
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Normativa di riferimento
Il D.Lgs. 626/94 all’art. 4 introduce per la prima volta il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) di un’opera.
Il nuovo TESTO UNICO in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008) all’articolo 89 comma 1 lettera h) e in conformità al titolo IV e all’Allegato XV, definisce i contenuti minimi che devono necessariamente comparire nel POS:
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i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
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il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere
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la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
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i nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato
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il nominativo del medico competente ove previsto
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il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
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i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
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il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
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le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
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la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
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l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
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l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza
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l’esito del rapporto di valutazione del rumore
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l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
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le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto
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l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
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la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
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Mettiti in contatto con me se vuoi redigere un POS o un PSC di cantiere.
Puoi anche richiedere un modello WORD dedicato da poter poi utilizzare.
Cantieristica semplice!

ATTENZIONE AL PREPOSTO
Legge 215/2021 - Obblighi DDL
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Nomina e corso di 8 ore
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Comunicare al Committente chi ha il ruolo di preposto
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Aggiornamento corso ogni 2 anni di 6 ore

PSC e POS
Per redigere un POS per un cantiere, ci si basa anche sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal committente dell’opera; ad esempio quando vi sono all’interno del cantiere più aziende che operano in contemporanea. In ogni caso, il POS è sempre obbligatorio per tutte le imprese che operano in un cantiere temporaneo o mobile, siano esse in appalto o subappalto (anche in assenza di PSC).
Una volta recepito il PSC (quando presente), l’azienda in appalto o subappalto dell’opera, redige il proprio POS normalmente basandosi, quando presente, su una estrapolazione del proprio DVR.
Le ditte individuali infatti come, a titolo di esempio: elettricisti, idraulici e cartongessisti non eseguono il DVR, avvalendosi solo di alcune condizioni stabilite dall’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di Sicurezza sul Lavoro (abilitazione all’uso di attrezzature e DPI ed eventuale scelta di avvalersi della sorveglianza sanitaria); gli obblighi, come il DVR, scattano infatti dall’ingresso del primo lavoratore in azienda.
Il Documento di Valutazione dei Rischi infatti è un documento che non abbandona la sede aziendale, visto che è coperto dal segreto industriale secondo quanto previsto dalla precedente Legge 196/2003 sulla Privacy, oggi sostituita dal GDPR EU 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di privacy).
L’azienda in appalto o subappalto pertanto estrapola (quando presente) dal proprio DVR; le lavorazioni, le mansioni e le attrezzature di lavoro che sono necessarie al compimento dell’opera e forma il POS, che sarà parte integrante dei tanti documenti necessari per essere “in regola” dal punto di vista sia formale che normativo in materia di cantieristica.
Le figure principali del Cantiere
Nel cantiere vi sono delle figure di riferimento che vengono inserite nel POS e che fungono da vigilanza e controllo delle lavorazioni. Queste figure sono:
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COMMITTENTE DELL’OPERA
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PROGETTISTA
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DIRETTORE DEI LAVORI
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA FASE DI ESECUZIONE (CSE)
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L’elenco di queste figure viene ripreso dal PSC ma sarà cura dell’azienda in appalto o subappalto accertarsi che corrispondano esattamente quelle indicate.
Il CSP dovrà controllare i documenti inviati e il CSE invece dovrà verificare che le persone coinvolte nel cantiere abbiano indossato correttamente tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari all’esecuzione delle lavorazioni con particolare riguardo all’eventuale utilizzo prioritario dei DPC (Dispositivi di Protezione Collettivi) come a titolo di esempi; impalcature, linea vita sul tetto, parapetti e altre.
Nel cantiere si rendono normalmente necessari i seguenti DPI (variabili secondo le lavorazioni previste):
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GIUBBINI AD ALTA VISIBILITA’
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CASCO DI PROTEZIONE
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IMBRAGATURA DI SICUREZZA PER I LAVORI IN QUOTA
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SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
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GUANTI DI PROTEZIONE
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MASCHERE DI PROTEZIONE PER SALDATURE
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OCCHIALINI DI PROTEZIONE CON PARASCHIZZI LATERALI e altri.
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Ogni azienda che opera in cantiere ha poi necessariamente la figura del PREPOSTO che vigila sull’esecuzione da parte della propria squadra di lavoro dell’operatività in condizioni di sicurezza secondo anche quanto recentemente disposto dalla Legge 215/2021 che ha portato tra le altre cose alcune importanti novità:
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Il Datore di Lavoro deve nominare il preposto o i preposti per le lavorazioni previste e deve fargli seguire un apposito corso
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La formazione di aggiornamento del preposto è stata portata dai precedenti 5 anni agli attuali 2 anni
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Il Datore di Lavoro deve indicare obbligatoriamente al committente il nominativo del preposto in cantiere
Queste novità tendono a scongiurare la figura del “preposto di fatto” cosi come stabilita dall’art. 299 del D.Lgs. 81/2008 e da numerose sentenze di cassazione che sia in termini civili che penali mettevano un lavoratore senza nomina e senza corso specifico di fronte a responsabilità civili e penali.